NUOVO REGOLAMENTO FGAS 2019

24 luglio 2019
iesse

F-GASIL D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Stabilisce lo schema di accreditamento delle persone, delle imprese e degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche e alle imprese.

La dichiarazione ISPRA è stata abrogata pertanto le informazioni del 2018 (termine teorico di comunicazione 31 maggio 2019) non dovranno essere trasmesse.

Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019 , a seguito del primo intervento utile, l’impresa certificata deve comunicare alla Banca dati le informazioni del registro delle apparecchiature (oggi cartaceo).

Il Ministero ha chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. Di conseguenza l’uso della banca dati (il nuovo registro) per le attività di controllo delle perdite, le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, è a prescindere dal sopracitato contenuto.

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell’intervento.

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla banca dati che non è più in capo agli operatori (utilizzatori finali) ma ai soggetti certificati.

Il Nuovo registro telematico conterrà:

  • nome, indirizzo postale, numero telefonico dell’operatore (utilizzatore finale);
  • informazioni sulla quantità e il tipo di gas fluorurati installato;
  • le quantità di gas fluorurati aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
  • le quantità di gas fluorurati installati che sono state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se del caso, il numero di certificato;
  • le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
  • le date e i risultati dei controlli delle perdite, nonché la causa delle eventuali perdite rilevate;
  • qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare esmaltire i gas fluorurati a effetto serra;
  • identità dell’impresa/del personale che ha svolto le attività;
  • date e risultati dei controlli del sistema di rilevazione delle perdite (se installato);
  • altre informazioni pertinenti.

Dal 25 settembre sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Nei mantenimenti della certificazione dell’impresa e della persona è necessario un documento “emesso” dalla Banca Dati di cui del D.P.R. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata e/o il tecnico abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.
Le imprese dovranno quindi utilizzarlo obbligatoriamente

L’ articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede inoltre, al paragrafo 3, che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

  • i numeri dei certificati degli acquirenti;
  • le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

I rivenditori sono obbligati a indicare nel data base le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati di apparecchiature non ermeticamente sigillate ai privati.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

  1. tipologia di apparecchiatura;
  2. numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  3. anagrafica dell’acquirente;
  4. dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata… in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

LE DATE

Inserimento nella BANCA DATI da parte di:

  • Chi vende gas: (dal 24/07/2019)
  • Chi vende le macchine: (dal 24/07/2019)
  • Chi installa: (dal 24/09/2019)
  • Chi fa manutenzione: (dal 24/09/2019)
  • Chi smantella: (dal 24/09/2019)

L’accesso al Registro telematico nazionale e alla Banca dati avviene tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identità digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.